Il limite dei compensi e dei ricavi.
Il primo requisito oggettivo per accedere al forfettario, riguarda i ricavi e i compensi della tua attività: l'insieme di queste somme non deve superare gli 85.000 euro annui. Se, ad esempio, nel corso del 2023 superi questa soglia, nel 2024 sarai costretto ad adottare il regime ordinario (o semplificato).
Se hai aperto una nuova attività, il limite di 85.000 euro va ridotto in proporzione ai mesi di operatività. Dovrai cioè dividere 85.000 per 365 (i giorni in un anno completo) e moltiplicare il risultato per i giorni di attività effettiva. Supponendo che tu abbia avviato la tua nuova attività il 1 dicembre 2023, il limite di compensi da rispettare nel 2023 sarà di 7.219, ovvero (65.000/365)*31.
Il nuovo limite di ricavi/compensi di 85.000 euro è stato stabilito dalla legge di bilancio 2023 (prima era di 65.000 euro) ed è in vigore dal 1 gennaio 2023.
Come si calcolano ricavi e compensi?
Fai attenzione: abbiamo parlato di "ricavi e compensi" e non di "reddito". Questo significa che per sapere se rientri nel limite dei 85.000 euro dovrai sommare tutte le entrate della tua attività, senza sottrarre le eventuali uscite (affitto, strumentazione, dipendenti ecc.). Come vedremo più avanti (nel capitolo sulla tassazione del regime forfettario) le spese sostenute non hanno rilevanza in questo regime.
E se eserciti contemporaneamente più attività? Semplice: in tal caso dovrai sommare ricavi e compensi ottenuti da ciascuna di esse.
Il limite delle spese per personale dipendente o per lavoro accessorio
Il secondo requisito oggettivo per l'accesso al forfettario è stato reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020 e riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio. Tali somme non possono superare il limite di 20.000 euro. Non si tratta in realtà di una vera e propria novità: tale limite, con una soglia più bassa (di 5.000 euro), esisteva già in passato ed era stato abolito nel 2019. La legge di bilancio del 2020 non fa altro che reintrodurlo, a decorrere dal 1 gennaio 2020, elevandolo a 20.000 euro.
Per l'applicabilità del forfettario nel 2023 quindi, dovrai valutare le spese che hai effettuato per il personale dipendente nel 2022. In caso di nuova attività, invece, il requisito va verificato su dati presunti. Nel calcolo vanno incluse anche le spese sostenute per compensi erogati ai collaboratori, gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari./p>
Abbiamo chiarito finora quali sono le caratteristiche che devi avere per accedere al regime forfettario. Vediamo ora quali situazioni non devono verificarsi, pena l'esclusione dalle agevolazioni e l'obbligo di passare al regime ordinario.
Le cause di esclusione dal regime sono state parzialmente modificate dalla legge di bilancio 2019 e poi dalla legge di bilancio 2020. La legge di bilancio 2023 invece, introduce nuove modalità di fuoriuscita dal forfettario in base a quanto è stato superato il limite di ricavi e compensi.
Cosa succede se superi il limite di 85.000 euro di ricavi e compensi?
La legge di bilancio 2023 stabilisce che:
se sfori il limite di 85.000 euro, non vai oltre i 100.000 euro, rimani comunque nel regime forfettario nell'anno corrente, quindi devi semplicemente versare l'imposta sostitutiva prevista e puoi continuare a godere delle semplificazioni e agevolazioni. L'anno successivo, invece, non potrai aderire al regime forfettario e alla sua tassazione agevolata, ma dovrai adottare il regime ordinario.
se superi la soglia dei 100.000 euro, invece, esci immediatamente dal regime forfettario e dovrai iniziare ad applicare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a partire dalle fatture successive.
Se tornerai a rispettare nei requisiti prescritti, potrai rientrare nel regime agevolato dopo due anni.
Non possono accedere al regime forfettario:
le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:
agricoltura e attività connesse e pesca,
vendita sali e tabacchi,
commercio dei fiammiferi,
editoria,
gestione di servizi di telefonia pubblica,
rivendita documenti di trasporto pubblico,
intrattenimenti, giochi e altre attività,
agenzie di viaggi e turismo,
agriturismo,
vendite a domicilio,
rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione,
agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione,
vendita di rottami o cascami.
(Elenco ripreso dalla Circolare n. 10/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate);
i soggetti non residenti in Italia. Attenzione però, anche se non risiedi in Italia, puoi accedere al forfettario se:
risiedi in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
e produci nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
coloro che hanno percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Quest'ultima causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020.
In estrema sintesi: la perdita del requisito soggettivo, ricavi superiori a 85.000 euro, il superamento del limite di spesa per personale dipendente o il verificarsi di una qualunque delle cause di esclusione appena elencate ti obbligano a rinunciare al regime forfettario e a tutti i vantaggi che ne derivano.